Sciopero degli scrutini? E’ legittimo! Non possono essere bloccati solo gli scrutini delle classi terminali.
Accordo nazionale allegato al CCNL siglato il 3/03/19991 per il comparto Scuola (personale non dirigente – parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999), valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 99/285-8.1 del 22.4.1999, pubblicato sulla G.U. – serie generale – n. 109 del 9.6.1999.
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Art. 5 punto g:
“g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;”
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In allegato il testo del decreto e il parere precedentemente espresso dalla Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali.