Attività lavorative ad elevato rischio infortuni
Intesa in materia di individuazione delle attivita’ lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumita’ o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125.
Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540). Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2006
Art. 1.
Attività lavorative a rischio
1. Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono quelle individuate nell’allegato 1, che forma parte integrante della presente intesa.
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Allegato I
ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER
LA SICUREZZA, L’INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI.
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6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
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