Il Dirigente scolastico vuole assistere alle lezioni online, ma la norma non lo consente – Notizie Scuola

Con la didattica digitale integrata esistono alcuni Dirigenti scolastici che si collegano per seguire le lezioni dei prof, è illegittimo

In alcune scuole il Dirigente scolastico predispone un account personale per entrare nella piattaforma utilizzata dalla scuola per la Didattica Digitale Integrata e seguire le lezioni on line che i docenti svolgono con gli studenti. Ci viene chiesto se questo modo di agire è legittimo e se le norme consentono una cosa del genere.

Illegittima la presenza del Ds durante le lezioni

La lezione scolastica si svolge alla presenza degli studenti e del professore, la partecipazione alle lezioni del dirigente scolastico non è prevista da nessuna norma e se fosse una visita di controllo, sarebbe anche una presenza contra legem. In buona sostanza la presenza del Ds durante le lezioni è da considerarsi illegittima.

Tale illegittimità vale anche per la modalità di lezione svolta a distanza, quindi il Dirigente scolastico non può entrare con un suo account personale a seguire le lezioni e la didattica utilizzata dal docente.

È utile sapere che il comportamento del Ds deve essere sempre volto a trattare i dipendenti nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e finalità. La presenza del Dirigente scolastico in classe durante le lezioni, con lo scopo di seguire l’attività didattica come se fosse una visita ispettiva, non è consentita dalla legge e non rientra nelle competenze del Dirigente scolastico. L’art. 6 della legge 300/70 dispone che le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.

Vietato il controllo dei dipendenti di una scuola

Oltre ad essere vietato il controllo del docente durante le ore di lezione e anche durante le lezioni online, è vietato, per esempio, l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, quindi oltre al controllo diretto è vietato anche quello tramite registrazione. La registrazione di una lezione di un docente per uso di controllo è un reato penale vietato dall’art.4 della legge 300/1970 ed è punibile penalmente ai sensi dell’art.38 della medesima legge. È bene specificare che l’art.23 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (Jobs Act), consente l’utilizzo di apparecchiature audiovisive nelle pertinenze delle scuole, tali da consentire anche il controllo a distanza dei movimenti dei docenti, ma mantiene inalterato la ratio dell’art.4 della legge 300/70. In buona sostanza le telecamere possono essere impiegate per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio della scuola e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria, ma non possono essere utilizziate per controllare gli orari, i movimenti e la performance del lavoratore.

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