di Piero Capello – Gilda degli Insegnanti di Torino

Torino 12 maggio 2020

Il 7 maggio 2020 con l’ordinanza per lo svolgimento degli Esami di Stato, il Ministro dell’Istruzione Azzolina si è assunta la responsabilità di far svolgere gli esami di Stato in presenza, nonostante l’emergenza Coronavirus non sia stata ancora del tutto superata e ci siano pertanto molti, troppi asintomatici contagiosi in giro.

Si potrebbe dire che il Ministro ha avuto coraggio, ma riflettendo meglio sui fatti forse non è proprio così: in questi giorni si è proceduto con il gioco delle tre carte dove a fare la parte dell’asso di cuori è la Responsabilità che, invece di essere precisamente allocata, dopo il mescolamento non si sa davvero di chi debba essere.

Le tre carte sono:

il DECRETO LEGGE (il DL 22 dell’8 aprile 2020);
l’ORDINANZA la bozza dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020
IL PROTOCOLLO (la bozza del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione

In principio il responsabile era precisamente individuato: il Governo.

il DECRETO LEGGE all’Art. 1 ha stabilito infatti le modalità fissando in quali casi gli esami si sarebbero svolti in presenza e in quali a distanza.

Al comma 3 recita: “Nel caso in cui l’attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano… e seguono le modalità di svolgimento degli esami in presenza”.

Al comma 4: Nel caso in cui l’attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano… e seguono le modalità di svolgimento degli esami a distanza.

Attenzione alle due congiunzioni “e” al comma 3 ed “ovvero” al comma 4.

La prima congiunzione (e) fissa la regola per lo svolgimento in presenza al verificarsi di entrambe le condizioni, la prima dei quali è che l’attività didattica riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020. E possiamo dire che questa condizione non si sta verificando.

La seconda congiunzione (ovvero, se preferite “o”) fissa la regola per lo svolgimento a distanza degli esami, e considera l’eventualità che entro il 18 maggio non sia stata ripresa l’attività, quindi descrive la situazione che si sta verificando.

Pertanto l’esame sarà svolto a distanza e la responsabilità di questa scelta è dell’intero Governo, che si è riservato il diritto della scelta di riaprire o non riaprire ed eventualmente di intervenire nella seconda opzione del comma 4, se l’attività fosse ripresa entro il 18 maggio, ma le condizioni sanitarie avessero suggerito comunque maggiore cautela.

Appare chiara a tutti quelli che si sono recentemente confrontati con un concorso, la differenza logica tra “e” ed “o”.

Poi venne la bozza dell’ORDINANZA, tra l’altro anticipata nel comma 1 del DL: nonostante le condizioni reali siano quelle descritte dal comma 4 del DL, prospetta la situazione del comma 3, ovvero lo svolgimento degli esami in presenza. Qui la Responsabilità comincia a girare…
Leggendola, troviamo:

Articolo 26
(Svolgimento dei lavori in modalità telematica)
Anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 31, commi 2 e 3,
a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 7 e all’articolo 19, comma 3, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
Evidentemente ci siamo persi qualcosa. Quando il Governo ha scelto di riaprire le scuole il 18 di maggio? Oppure è intervenuto nel frattempo qualche ulteriore atto di modifica del DL che ha eliminato le condizioni e ha consegnato la responsabilità della scelta al Ministro? Chi ha deciso di svolgere l’esame in presenza, nonostante sia ancora in corso l’emergenza sanitaria? Il Ministro? Come?

Il nostro compito si fa arduo, e la ricerca della Responsabilità difficile…

E’ opportuno anche esaminare l’art. 31 della stessa bozza di OM sugli Esami di stato.

Articolo 31 
(Disposizioni organizzative)
Ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa e di una più celere definizione degli 
adempimenti, i Dirigenti preposti agli USR valutano l’opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli USR o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.
Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e informate le OO.SS.
I Dirigenti preposti agli USR dispongono altresì, ove necessario, lo svolgimento degli esami di Stato in modalità telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, sulla base dei monitoraggi svolti dalle Regioni e dalle Province autonome e dei correlati provvedimenti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e dal decreto del Ministro della sanità, 30 aprile 2020.
Con questo articolo inizia la fabbrica dei “Capri Espiatori”: tralasciando il comma 1, interno agli USR, al comma 2 si rimanda a “disposizioni tecniche” con cui si coinvolgono:

Le “autorità competenti” (Chi sono? Sono state sentite? Come si sono espresse?)
Le OOSS (Con che ruolo se si parla di “disposizioni tecniche”?)

Al comma 3 si attribuisce la competenza dell’eventuale scelta dello svolgimento a distanza dell’Esame di Stato ai Dirigenti degli Usr, sulla base dei monitoraggi e dei correlati provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome, chiamati quindi ad assommare alle proprie anche questa ulteriore corresponsabilità.

Ecco infine il PROTOCOLLO: coincide con il “disposizioni tecniche” annunciate all’Art.31 c. 2 dell’ORDINANZA?.
Più che disposizioni tecniche, la bozza di Protocollo contiene riferimenti alle disposizioni dell’ISS, aggiungendo poco alla gestione tecnica del problema e dei passi successivi e sarà probabilmente modificato radicalmente. Ma denuncia con forza la sua vera natura: sembra essere un formidabile volano che aggiunge brio alla giostra delle Responsabilità, proponendo nuovi e imprevedibili “Capri Espiatori”:

Basta leggere le Conclusioni, all’art. 13:

Le attività previste nel presente Protocollo devono obbligatoriamente essere allegate al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), prima dell’avvio del prossimo anno scolastico. Il recepimento di tale protocollo, accompagnato dalle linee guida e circolari ministeriali, può essere integrato in base alle specifiche necessità di ciascuna realtà scolastica. A tal fine si potrà procedere ad una modifica del DVR che dovrà avvenire con la condivisione di un comitato/commissione di istituzione scolastica da costituire con la presenza del medico competente, RSPP, RLS e i rappresentanti sindacali, RSU e presidente consiglio di istituto. In caso di necessità si dovrà procedere all’aggiornamento del DVR.
In questo momento di crisi epidemiologica, le azioni di programmazione e organizzazione della sicurezza richiedono competenze specifiche.
Per questo motivo il Dirigente scolastico potrà far ricorso, a titolo gratuito, anche al supporto di professionalità esterne (neolaureati, professionisti esperti, pensionati…) che potranno collaborare al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale scolastico e degli alunni.
Sarà, inoltre, attivato un tavolo nazionale permanente di confronto sull’applicazione del Protocollo per la scuola e per il suo aggiornamento.

Si introducono, nell’ordine di comparizione, i seguenti “Capri”:

I componenti del Comitato/commissione:
Il medico competente
l’RSPP
l’RLS
i rappresentanti sindacali
l’RSU
Il presidente del Consiglio d’Istituto, ovvero un genitore.

Faccio notare che tra i componenti la commissione non compare il DS che, esautorato dalle responsabilità derivanti dal D. Lgs 81/08, può anche fare riferimento agli ulteriori “Capri” suggeriti dal protocollo: le professionalità esterne che, a titolo gratuito, non sapendo in che modo inguaiarsi, provvederanno ad assumersi le responsabilità del DS, ovvero:

Neolaureati
Professionisti esperti
Pensionati

In realtà non c’è da inventare niente: la norma, il D.Lgsl 81 del 2008 resta Legge dello Stato.

Se fosse in atto una situazione emergenziale, tale norma potrebbe venire accantonata dalle speciali normative, giustificate dalla somma urgenza. Ma se l’emergenza fosse in atto non si potrebbero riaprire le scuole e non avrebbe senso parlare di Esami di Stato in presenza.

Se le condizioni di pericolo fossero invece passate sarebbe venuta meno l’emergenza, e tornerebbe la supremazia della legge, quindi l’apertura delle scuole sarebbe lecita, ma nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti: il D.Lgs 81 del 2008.

Nella 81 sono appunto riportate le indicazioni (e le Responsabilità) per la gestione delle strutture in caso di pericolo, per la valutazione del rischio conseguente e le modalità per la sua gestione.
Ogni luogo di lavoro, direzione o plesso scolastico è un caso a se, e le attività che vi si svolgono, quindi anche gli esami di Stato, devono essere scrupolosamente e puntualmente esaminate.
Come per altri ambiti, non può valere un “libera tutti”: ciascun DS a norma di legge, dovrebbe fare le sue valutazioni scrupolose e attente e certificarle, assumendosene la responsabilità.

Cosa dice la norma?

I Dirigenti Scolastici procedono, direttamente o tramite il RSPP se incaricato, all’aggiornamento dei rispettivi (unici e speciali) Documenti di Valutazione dei Rischi.
Non c’è da sbagliare: ai sensi del DLgs 81/2008:

“Il RSPP coordina e gestisce il Servizio di Prevenzione e Protezione che ha il compito di individuare i fattori di rischio, analizzarli all’interno del DVR ed elaborare tutte le misure adatte a mantenere gli ambienti di lavoro in linea con i dettami della vigente normativa nel settore della sicurezza sul lavoro”(www.scuolasicurezza.it).

Se il DS non ha individuato un RSPP conserva in prima persona le responsabilità di quel ruolo: entrambi sono adeguatamente retribuiti per questo.

Quindi la catena delle Responsabilità, per la convivenza con il virus, dovrebbe ricalcare la mappa delle Autorità di Protezione Civile (D.Lgs 1/2018) e assumere la seguente articolazione:

Il GOVERNO (Presidente del Consiglio dei Ministri) fissi gli indicatori tecnici entro i quali l’allerta per il contagio da COVID-19 possa essere considerata ALTA, MODERATA o BASSA, definendone le fasi di allertamento (ad esempio ROSSA, ARANCIONE E GIALLA) e individui la fase operativa nazionale rispondente alla situazione in atto autorizzando, se ci sono le condizioni, la ripresa delle attività didattiche in presenza (compresi gli esami) su tutto il territorio nazionale, salvo verifica delle Regioni.

Ciascuna REGIONE (Presidente della Regione) recepisca la fase operativa nazionale, monitori e metta in atto le azioni mitigatorie opportune e, se ci sono le condizioni, autorizzi la ripresa delle attività didattiche in presenza (compresi gli esami) su tutto il territorio regionale, salvo verifica dei Comuni;

Ciascun COMUNE (Sindaco) recepisca la fase operativa regionale, monitori e metta in atto le azioni mitigatorie opportune e, se ci sono le condizioni, autorizzi la ripresa delle attività didattiche in presenza (compresi gli esami) su tutto il territorio regionale, salvo verifica dei Dirigenti Scolastici;

Ciascun DIRIGENTE SCOLASTICO In relazione alla fase operativa comunale attivata, monitori e metta in atto le azioni mitigatorie opportune e, se ci sono le condizioni, autorizzi la ripresa delle attività didattiche in presenza (compresi gli esami) per ciascuno degli Istituti e dei plessi di propria competenza

In particolare, ciascun DS (o RSPP) valuti puntualmente per le strutture di propria competenza il RISCHIO che potrebbe derivare a causa della circolazione del virus COVID-19 nelle diverse fasi indicate dal Governo e individui le azioni materiali o di sistema necessarie alla sua mitigazione in ogni fase attivata, per assicurare agli utenti e operatori lo svolgimento di ogni attività in piena sicurezza, aggiornando alla nuova situazione il Documento di Valutazione dei Rischi;

Ciascun DS rediga (anche come appendice del DVR) un Piano di Sicurezza d’Istituto per la Gestione del Rischio COVID-19 in cui si evidenzino, per le diverse fasi di allertamento, le attività che possono essere svolte e quelle che non possono essere svolte in ciascuna fase.

Il Piano di sicurezza deve essere localizzato sulle strutture, sull’utenza e sul personale di competenza individuando livelli, scenari, compiti e azioni materiali e immateriali da mettere in atto.
La redazione, l’adozione e l’attuazione di detto Piano resterà nella responsabilità del DS.
Sulla base dell’aggiornamento del DVR e del Piano di Sicurezza, il DS si assuma la responsabilità di riaprire o non riaprire le strutture alla fruizione in presenza da parte di utenti e operatori, assumendone in modo preciso e incontrovertibile la RESPONSABILITA’.
Per tutto questo ritengo improponibile e inopportuno fare svolgere in ogni struttura scolastica gli esami di Stato in presenza nel mese di giugno.
Si pensi piuttosto concretamente ad affrontare il problema, visto che i tempi anche solo per riaprire a settembre sono davvero molto stretti.

Prof.Piero Capello
Gilda degli Insegnanti di Torino

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