Alcol e lavoro: obblighi datori di lavoro, lavoratori, sorveglianza sanitaria, test alcolimetrici, limiti di dose

Autore: Graziano Frigeri (dal sito EURONORMA su cui è possibile leggere una interessante successione di domande dei lettori e risposte dell’autore)

Il D.Lgs.vo 81/08, prevede espressamente. all’art. 41, comma 4, l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata “alla verifica della assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”.

L’obbligo non vige indistintamente per tutti i lavoratori ma solo, come recita la norma, “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento”, cioè dalle norme specifiche in vigore o che saranno successivamente emanate. Voglio sottolineare un aspetto che spesso sfugge: l’obbligo riguarda, per l’alcol, l’accertamento dello stato di alcoldipendenza, mentre per le “droghe” l’ assunzione anche solo sporadica. Si tratta pertanto di due regimi attualmente molto diversi, e diverse sono conseguentemente le modalità con le quali il Medico Competente deve approcciare approccia i due problemi. Per l’alcol abbiamo, ad oggi, due norme contemporaneamente vigenti:

  1. La legge 125 del 2001 (“Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”);
  2. Il Decreto Legislativo 81/08 (art. 41 comma 4. Le due norme, pur trattando dello stesso tema (problemi legati all’alcol) disciplinano, con riferimento ai lavoratori, due aspetti differenti:
    1. Assunzione anche sporadica di alcol (legge 125/01);
    2. Alcoldipendenza (D.Lgs.vo 81/08).

La legge 125/01 (Art. 15)

La legge 125/01, all’Art. 15, affronta il tema della sicurezza sul lavoro e dispone che nelle attività lavorative ad alto rischio di infortunio, ovvero in cui diventa rilevante il problema di garantire la sicurezza di terzi, “è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”. L’elenco delle attività è stato specificato dall’Intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006, e comprende numerose categorie professionali. Tra queste:

  • Personale sanitario in strutture pubbliche e private
  • Insegnanti e vigilatrici d’infanzia
  • Mansioni che prevedono il porto d’armi
  • Addetti alla guida di veicoli con patente B e superiori
  • Carrellisti ed operatori di macchine per movimento terra
  • Addetti all’edilizia,
  • Controllori di volo e del traffico ferroviario
  • Operatori che lavorano a contatto con esplosivi
  • E molti altri…

Per questi lavoratori la legge non prevede un generale divieto di bere alcolici, ma di bere durante il lavoro, e vieta ai datori di lavoro di somministrare bevande alcoliche, ad esempio nei bar aziendali, mense ecc. La legge 125/01 prevede anche che il medico competente (ed i medici dell’ASL) possano effettuare senza preavviso a questi lavoratori test alcolimetrici, del tutto analoghi a quelli effettuati dalla Polizia Stradale; solo che per questi lavoratori non c’è un limite: non ci deve essere nemmeno una goccia di alcol nel sangue (e quindi nell’aria espirata) perché non è vietato “bere troppo”, è vietato bere in senso assoluto durante il lavoro. E del resto, le recenti modifiche al Codice della Strada hanno introdotto il limite “zero”, oltreché per i neopatentati, anche per i conducenti professionali.

Se un lavoratore viene riscontrato positivo all’alcol test, non significa necessariamente che sia alcodipendente (condizione per la verità abbastanza rara) ma, avendo infranto il divieto e potendo costituire un rischio per se stesso e per gli altri, deve essere allontanato immediatamente dalla mansione a rischio, per il tempo necessario a metabolizzare completamente l’alcol rendendo negativo un successivo test.

Attenzione: stiamo parlando di assunzione anche di modiche quantità di alcol, comunque vietate dalla legge per questi lavoratori. Non parliamo necessariamente di un lavoratore che si presenti in evidente stato di ebbrezza sul lavoro: in questi casi non è indispensabile che il medico competente (che non sempre è presente in azienda o attivabile in breve tempo) effettui il test, perché il datore di lavoro stesso (ma anche il dirigente o il caporeparto), a suo insindacabile giudizio, ha la possibilità e il dovere di allontanare il lavoratore dalla mansione a rischio per sè o per glia altri, ne’ più ne’ meno come farebbe (e deve fare) in qualsiasi caso un lavoratore, anche per un “normale” malessere indipendente dall’uso di alcol o di altre sostanze, non appaia in grado di assolvere in sicurezza ai suoi compiti. Ciò è espressamente previsto dall’art. 18 comma 1 lettera c del Testo Unico.

Sanzioni aggiuntive

Oltre alle sanzioni previste dalla legge 125/01 (multa da 516 a 2.582 Euro), per i trasgressori sono applicabili anche le sanzioni previste dal D.Lgs.vo 81/08 per chi non rispetta le disposizioni aziendali (arresto fio ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro) e sanzioni disciplinari. Per il Datore di lavoro che non rispetti il divieto di somministrazione di alcol la sanzione prevista dalla legge 125/01 è la stessa. Ma per il Datore di Lavoro che non rispetti il divieto, o non vigili sul rispetto del divieto da parte dei lavoratori, il rischio più serio è costituito dalla responsabilità penale e civile in caso di infortunio subito dal lavoratore, o di danni verso terzi eventualmente causati dal lavoratore stesso.

Un problema molto complesso

Il problema dell’alcoldipendenza è molto più complesso. Intanto, come ho già ricordato, non è detto che chi risulti positivo all’etilometro sia un alcodipendente: anzi, nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di persone che “semplicemente” hanno bevuto anche modiche quantità di vino, birra o superalcolici (basta anche un caffè corretto) contravvenendo tuttavia al divieto. Al contrario, non è detto che una persona negativa al test non sia alcoldipendente: i lavoratori alcoldipendenti infatti, quando sanno che c’è la visita del medico competente, si presentano normalmente “sobri”.

Difficilmente tuttavia potranno nascondere al Medico Competente esperto, se presenti, i segni fisici e comportamentali caratteristici della condizioni, quali ad esempio: viso arrossato, sovrappeso o magrezza esagerata, torpore della reazione pupillare alla luce, sudorazione profusa, tremori muscolari marcati dei piccoli muscoli delle dita, del volto, delle palpebre e della lingua, stanchezza e dolori muscolari, diarrea, insonnia, vertigini, orinazione frequente, lingua secca, tremante, con bordi irregolari, fratture costali, malattie polmonari, pressione arteriosa labile con innalzamento, sensibilità cutanea aumento della temperatura corporea.

Tali segni e sintomi andranno poi supportati da ulteriori informazioni desumibili da esami ematici, internistici e neurologici. Peraltro, mentre esiste un test che ci dice se una persona ha bevuto alcol di recente (appunto l’etilometria) non esiste un unico test rivelatore con certezza di alcoldipendenza.

La diagnosi di alcoldipendenza, come abbiamo visto, si fonda su un ampio complesso di elementi anamnestici, clinici e chimico-clinici. Inoltre ancora la Commissione tecnica deputata non ha ancora emanato le direttive per l’accertamento in sede di sorveglianza sanitaria, dello stato di alcoldipendenza.

Il ruolo delle Regioni

Alcune regioni, tra cui l’Emilia Romagna, hanno emanato indicazioni e suggerimenti in tal senso, ma la realtà è che allo stato attuale il cosiddetto “ordinamento” è tutt’altro univoco, ed in realtà non è ancora del tutto chiaro per quali lavoratori sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria: l’elenco delle mansioni di cui alla Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006, nfatti, non è l’elenco delle mansioni per cui è obbligatoria la srveglianza sanitaria, ma l’elenco delle mansioni in cui è vietata ls‘assunzione e la somministrazione di alcol. La situazione, come vedremo, è invece completamente diversa per le sostanze stupefacenti e psicotrope.

La pubblicazione, nel 2006, dell’elenco delle mansioni per cui vige il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche ha consentito di attivare i controlli e ha favorito un minor consumo di alcol nelle mansioni a rischio per se’ e per gli altri, anche grazie alla esclusione della distribuzione e vendita delle bevande alcoliche nei bar e nelle mense aziendali anche se su questo punto registriamo ancora ritardi e tentennamenti, non tanto nelle aziende private ma anche, purtroppo in alcune aziende pubbliche comprese quelle anitarie: ancora si trovano bar all’interno degli ospedali in cui si vendono liberamente alcolici e superalcolici!

Come ho detto, stiamo tutti aspettando l’emanazione da parte della Commissione Nazionale preposta di indicazioni, valide ed univoche su tutto il territorio nazionale, per l’accertamento della alcoldipendenza nel corso della normale sorveglianza sanitaria effettuata dai Medici Competenti Aziendali.

 

Da: Alcol e lavoro: obblighi datori di lavoro, lavoratori, sorveglianza sanitaria, test alcolimetrici, limiti di dose – Euronorma.