QUESITO 1: Abrogazione di norme sul potere discrezionale del dirigente scolastico di scegliere e di confermare i docenti nella sede.

Volete voi che sia abrogata la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, limitatamente
alle seguenti parti?:
Art. 1, comma 18:
Il dirigente scolastico individua i docenti da assegnare all’organico dell’autonomia
con le modalità di cui ai comma da 79 a 83
”;
Art. 1, comma 79: “
A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione
scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito
territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di
garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti
medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse
da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della
disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e
purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.”
Art. 1, comma 80:
“Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano
triennale dell’offerta formativa. L’incarico ha durata triennale ed e’ rinnovato purché in coerenza con il
piano dell’offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e
possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti
e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione
scolastica.”
Articolo 1, comma 81: “
Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico e’ tenuto a dichiarare
l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il
secondo grado, con i docenti stessi.” ;
Articolo 1, comma 82, limitatamente alle parole: “
L’incarico e’ assegnato dal dirigente scolastico e si
perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle
ricevute.”
nonché alle parole:
“che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di
inerzia del dirigente scolastico.”;
Articolo 1, comma 109, lettera a), limitatamente alle parole
“da 79 a”
;
Articolo 1, comma 109, lettera c), limitatamente alle parole
“da 79 a”
;

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